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Giustizia? Otterrai giustizia nell’altro mondo.

In questo accontentati della legge.
(William Gaddis)

 

 

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CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE  L.4/2013 CONTRIBUTO SPESE MINIMO

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Le imprese possono accedere a procedure di concordato preventivo e quindi evitare il fallimento, mentre gli individui (che dovrebbero essere il centro di ogni tutela)  non hanno, anzi non avevano nessuna possibilità di uscita dalla propria catastrofe economica e finanziaria.

Il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha finalmente introdotto importanti forme di tutela per gli individui (Procedimento Giurisdizionale), consentendo agli stessi di ridurre o cancellare i debiti contratti con Fisco e creditori.

Le procedure sono due,  oltre a quella della liquidazione del patrimonio:

 

I - Ristrutturazione dei Debiti per la composizione della

    crisi da sovraindebitamento

II - Concordato minore

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

può essere utilizzata da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”.

Condizione per accedere al piano è che il debito non provenga da un’attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere «meritevole». Ciò vuol dire che non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.

Il consumatore dovrà presentare al Tribunale il proprio piano. I Giudici provvederanno quindi a nominare un organismo di composizione della crisi che avrà l’incarico di verificare che il cittadino abbia detto il vero sulla propria situazione patrimoniale e di dare un parere sull’applicabilità del piano di rientro proposto.

Il debitore avrà inoltre la possibilità di «mettere sul piatto» eventuali crediti futuri, come per esempio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il Tribunale, sentito il parere dell’rganismo, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei creditori. Questi ultimi hanno però la possibilità di essere «ascoltati» e presentare le loro contestazioni. Nel caso in cui i Giudici dessero il loro assenso, il privato potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per intero. Nel caso in cui quest’ultimo non rispettasse le condizioni del piano, la procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.

CONCORDATO MINORE

può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Anche in questo caso, tramite un avvocato, ci si dovrà rivolgere al Tribunale che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta.

La condizione è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a fallimento, il che vuol dire che nei tre anni precedenti: 
l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300mila euro, 
i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200mila euro per ogni esercizio, 
i debiti devono essere inferiori a 500mila euro.

A differenza del piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenzo dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. 
Non c’è però il requisito di meritevolezza.

 

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Oltre alle due procedure sopra descritte, privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di insolvenza conclamata possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Quest’ultima prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.

Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado di ripagare.

Questa però risulta essere la soluzione meno conveniente.

Altre forme di tutela previste per il cittadino:

Legge 689/81 - D.LGS 150/2011

ricorso al Giudice di Pace avverso: - Multe - Contravvenzioni - Sanzioni Amministrative - Ordinaze/Ingiunzioni Prefettizie ecc.

D. Lgs. 546/92

ricorsi innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II Grado avvero: - avvisi di accertamento - avvisi di liquidazione - provvedimenti che irrogano sanzioni - i ruoli e le cartelle di pagamento Equitalia e/o altri Concessionari 

- gli avvisi di mora - gli atti relativi ad alcune operazioni catastali - atti di attribuzione della rendita catastale da parte dell’Agenzia del Territorio -  il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti - i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari - ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.

Maggiori Tributi impugnabili e di competenza delle Commissioni Tributaria: IVA - IRES - IRPEF - IMPOSTE DOGANALI - IMPOSTE COMUNALI  -  IMPOSTE REGIONALI -IMPOSTE CATASTALI  -  TASSE AUTOMOBILISTICHE - TASSE RIFIUTI - 

TASSE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' - BOLLI - TASSE CAMERALI ECC. 

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 17202 del 23.07.2009, ha statuito che si può ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che contengano una esplicita pretesa tributaria. Di conseguenza nell’elencazione dell’articolo 19 del Decreto va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato al dialogo preventivo con il contribuente, bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata sia nell’an che nel quantum con intimazione di esaudirla sotto pena degli atti esecutivi. In particolare secondo la Cassazione deve essere considerato un atto impositivo autonomamente impugnabile l’avviso di liquidazione Iva, il quale assume la veste giuridica di avviso di rettifica.

ART. 615 C.P.C.

quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. 

E' ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto. 

La Suprema Corte con la sentenza sezione II del 25 febbraio 2016 n. 3751 ha dato in tema dell’opposizione a cartella esattoriale, dopo anni di contrasti giurisprudenziali, un segnale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, qualora non risulti essere stato notificato al ricorrente il verbale di accertamento sottostante, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Le Sezioni Unite sanciscono l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di valida notifica della cartella. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 2 ottobre 2015 n. 19704. È ammissibile l’impugnazione della cartella (E/O DELL'ESTRATTO DI RUOLO) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, CON IL RITO PREVISTO DALL'ART. 615 C.P.C.

ANATOCISMO E USURA BANCARIA

Procedure per il recupero delle somme ingiustamente calcolate e pagate alle Banche su Mutui, Prestiti, Carte Revolving, Fidi, conti correnti  e Finanziamenti. 

Richieste e procedure di risarcimento danni previo (PROPRIA) perizia che certifica Anatocismo e/o Usura.

RIABILITAZIONE E CANCELLAZIONE PROTESTI

LEGGE 108/96

RIABILITAZIONE E CANCELLAZIONE BANCHE DATI CATTIVI PAGATORI

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