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La Giustizia può essere cieca; ma che olfatto!

Riconosce le classi sociali a chilometri di distanza
(Millor Fernandes)

 PENSIONI SBAGLIATE

DEBITI PENSIONISTICI

INTERESSI LEGALI E 

 RIVALUTAZIONE  MONETARIA   

PERIZIA LA TUA PENSIONE

 

E’ possibile fissare appuntamenti per consulenze personalizzate nelle seguenti città:

Como   -   Milano    -   Roma   -   Napoli

 

SOLO 5 APPUNTAMENTI AL MESE PER CITTA’

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Dalla televisione, dalla radio, dai giornali, da internet ogni giorno si apprende di pensionati che percepiscono pensioni sbagliate!

Le analisi statistiche effettuate dai sindacati, dagli stessi enti previdenziali e da altri addetti ai lavori indicano che una pensione su tre è sbagliata, tant’è che il legislatore è dovuto ricorrere ai ripari riducendo i termini di “decandenza” per intraprendere azioni (da dieci anni a tre anni).

Perizia la tua Pensione:

dopo aver effettuato un meticoloso controllo sulle normative applicate, sui dati retributivi, contributivi e sul calcolo e liquidazione della pensione, se ci sono differenze positive per l’interessato,  verrà stilata una “relazione tecnica di parte”, dopodiché si interverrà presso l’ente previdenziale con richieste di accesso agli atti amministrativi, domande, ricorsi amministrativi ed eventualmente giudiziali, quest’ultimi con l’ausilio di primari studi legali a livello nazionale in convenzione.

Prima di effettuare una richiesta di ricalcolo della pensione all'ente di previdenza bisogna essere sicuri che ci sia un errore a proprio sfavore.

Ci sono anche casi in cui la richiesta di revisione della pensione,  si è conclusa con una diminuzione della pensione, in quanto vi era un errore, ma a sfavore del pensionato.

La nostra organizzazione effettua uno studio preventivo, dopodiché se ci sono errori a favore procede, in caso contrario si limita a segnalarne lo stesso al pensionato, con l’invito a regolarizzarsi con l’ente previdenziale onde evitare l’accrescere di futuri indebiti.

Occorre quindi evitare il fai da te e rivolgersi a professionisti di comprovata professionalità, esperienza e conoscenza della materia.

Gli errori più frequenti:

Le cause degli errori sono sostanzialmente di tre tipi:

  • Errori materiali fatti dall’impiegato che esegue il conteggio. Nonostante il calcolo pensionistico viene eseguito da un elaborato programma software, quasi sempre l’operatore deve “sistemare” i dati contributivi effettuando operazioni manuali, che talvolta non esegue o segue male.

  • Applicazione di norme fatta in modo penalizzante per l’assicurato/pensionato. E’ quella più difficoltosa da far riconoscere all’ente previdenziale. Infatti il problema in genere sorge perché la normativa relativa ad alcuni calcoli pensionistici è carente, o addirittura inesistente, e l’ente previdenziale la interpreta in modo sfavorevole per l’assicurato/pensionato.

  • Dati errati inviati dal datore di lavoro all’ente previdenziale. Bisogna ricordare che in genere gli enti previdenziali ricevono i dati contributivi da altri enti: Aziende private, Amministrazioni Statali, ecc., e che anche questi soggetti possono commettere errori nella raccolta ed invio dei dati contributivi.

In molti casi si può avere un aumento di pensione anche se non ci sono errori.

In diversi casi ci sono le condizioni per avere un aumento della pensione, non perché ci siano errori nel calcolo della pensione ma perché si può chiedere all’ente di previdenza l’applicazione di normative o di sentenze più favorevoli nel conteggio e nella valorizzazione dei contributi con conseguente aumento della pensione.

I pensionati più a rischio di errore:

  • Pensionati: INVALIDI CIVILI – SOCIALI – SUPERSTITI COMMERCIANTI – ARTIGIANI – COLTIVATORI DIRETTI MARITTIMI – FERROVIERI – POSTALI – SPETTACOLO BANCARI - PESCA - FONDI INTERNAZIONALI   PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

  • DIRIGENTI SCOLASTICI – DOCENTI CON MOLTI COMPENSI ACCESSORI – CHI HA AVUTO PERIODI DI MOBILITA’ – CHI HA AVUTO LE ULTIME RETRIBUZIONI BASSE –  CHI HA AVUTO CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CHI HA AVUTO CASSA INTEGRAZIONE –  CHI HA AVUTO EX PERIODI EX-INPDAI – CHI HA SCELTO L’OPZIONE DONNA

  • CON MAGGIORAZIONE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO - CON DISOCCUPAZIONE -  CON CONGEDI DI MATERNITA’ O PARENTALI - CON SERVIZIO MILITARE E CONTRIBUTI DA DIPENDENTE ED AUTONOMO   -   CON ARRUOLAMENTO VOLONTARIO IN MARINA   -   CON MOLTE ASSENZE PER MALATTIE E INFORTUNIO   -PERSONALE STATALE CON CORPOSI EMOLUMENTI ACCESSORI - CHI HA SCELTO L’OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO - CHI E’ ANDATO IN PENSIONE NEL MESE DI GENNAIO O FEBBRAIO

DEBITI PENSIONISTICI

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE:     

DOPO AVER EFFETTUATO CONTROLLI SULLA LEGITTIMITA’ DELLE RICHIESTE E SUI RELATIVI CALCOLI DAI QUALI E’ SCATURITO L’INDEBITO, IN CASO DI ABUSO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VERRA' PROPOSTO:

1) RICORSI AMMINISTRATIVI IN AUTOTUTELA, FONDATI E ARTICOLATI CON NORMATIVE E  MASSIME GIURISPRUDENZIALI - CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE L.4/2013 CON CONTRIBUTO SPESE MINIMO A RISULTATO POSITIVO OTTENUTO.

2) RICORSI GIURISDIZIONALI AL GIUDICE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA AL TRIBUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONSULENZA LEGALE GIUDIZIALE IN GRATUITO PATROCINIO.

UNA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (GENNAIO 2017) HA STABILITO CHE IL PENSIONATO NON E’ TENUTO ALLA RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE IN PIU’ SULLA SUA PENSIONE SE NON VI E’ STATO DOLO  

 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

SU PENSIONI E SU TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PAGATE IN RITARDO 

  

IL COMMA 1 DELL'ART. 1282 DEL CODICE CIVILE DISPONE "I CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI DI SOMME DI DENARO PRODUCONO INTERESSI DI PIENO DIRITTO, SALVO CHE LA LEGGE O IL TITOLO STABILISCANO DIVERSAMENTE.

L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>. 

Quanto alla prescrizione, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione.

La normativa che disciplina la decorrenza degli interessi da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche, è disciplinata dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783, della L. n. 296/2006.

LIQUIDAZIONE DI INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA:

DOPO AVER EFFETTUATO CONTROLLI SULLE SINGOLE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLE SPETTANZE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA, VERRA' STILATA UNA RELAZIONE TECNICA DI PARTE, DOPODICHE' SI INTERVERRA' PRESSO L'ENTE DI PREVIDENZA CON LE RICHIESTE E I RICORSI AMMINISTRATIVI ED IN CASO DI ESITO NEGATIVO DI QUESTI ULTIMI CON QUELLI GIUDIZIALI.

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